Cass. pen. n. 1269 del 10 gennaio 2013

Testo massima n. 1


La motivazione di una sentenza che si limiti a trascrivere le intercettazioni senza alcuna valutazione critica e senza specificare le ragioni per le quali il loro contenuto dimostra una certa tesi può essere ritenuta sufficiente a condizione che la chiarezza delle conversazioni captate e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.