Cass. pen. n. 1258 del 10 gennaio 2013

Testo massima n. 1


Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (Fattispecie nella quale è stata confermata la gravità del quadro indiziario, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che avevano tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle operazioni di polizia giudiziaria susseguenti).