Cass. pen. n. 12929 del 13 marzo 2007
Testo massima n. 1
In tema di perizia o di accertamento tecnico, il prelievo del Dna della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del perito o del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Mass. redaz.).
Testo massima n. 2
In tema di sequestro probatorio, rientrano nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle con un'intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, ma anche quelle indirettamente legate al reato e però necessarie all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità del sequestro, come cosa pertinente al reato, di un indumento intimo dell'indagato - un paio di mutande -, che serviva per l'estrapolazione di tracce di DNA a scopo comparativo con i reperti). (Rigetta, Trib. Enna, 24 maggio 2006).