Cass. pen. n. 1090 del 17 gennaio 2007

Testo massima n. 1


Le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest'ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché detto reato non può concorrere, per il principio di consunzione, con quello di maltrattamenti in famiglia.

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