14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1090 del 17 gennaio 2007
Posted at 19:44h
in Massimario
Testo massima n. 1
Le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest’ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché detto reato non può concorrere, per il principio di consunzione, con quello di maltrattamenti in famiglia.
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