14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8042 del 7 marzo 2006
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell’informazione, così che l’esigenza della velocità può comportare un sacrificio, in nome dell’interesse alla notizia, dell’accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte. Ciò per contro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte proprio perché l’accuratezza della ricostruzione corrisponde, in tal caso, all’interesse del pubblico. [ Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza del diritto di cronaca nell’ipotesi di utilizzazione, da parte del giornalista, della versione data dalla sola «fonte» della notizia — peraltro portatrice di rancore verso la parte lesa — circa fatti accaduti molti anni addietro e meglio verificabili anche dal punto di vista storico ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]