14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1650 del 29 aprile 1977
Testo massima n. 1
Qualora sia opposto in compensazione un credito liquido ovvero di facile e pronta liquidazione, il giudice del merito deve provvedere al riguardo dichiarando la compensazione legale o pronunciando la compensazione giudiziale, ovvero, qualora ritenga di non poter pronunciare quest’ultimo tipo di compensazione, enunciando i motivi per i quali non intenda esercitare il potere discrezionale conferitogli dall’art. 1243 c.c., in quanto la compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge [ art. 1246 c.c. ] e risponde, tra l’altro, ad evidenti esigenze di economia processuale.
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