14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16501 del 7 aprile 2004
Testo massima n. 1
Gli apparecchi elettronici che riproducono il gioco del poker vanno qualificati quali apparecchi per il gioco d’azzardo, e come tali vietati ai sensi dell’art. 110, comma 5, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, purché consentano la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita, in quanto connotati da aleatorietà assoluta, atteso che il divieto contenuto nel successivo comma 6 del citato art. 110 intende soltanto precisare che gli apparecchi in questione non possono in nessun caso qualificarsi come apparecchi da trattenimento o da abilità, anche se rispettano i requisiti di costo, durata e di vincita previsti per tale tipologia di apparecchi da gioco.
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