Cass. pen. n. 15750 del 3 aprile 2003
Testo massima n. 1
Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell'ufficio. (Fattispecie relativa ad avere impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere nell'abitazione per procedere all'audizione di una persona informata sui fatti per delega del pubblico ministero).