14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15750 del 3 aprile 2003
Posted at 19:44h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l’interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell’ufficio. [ Fattispecie relativa ad avere impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere nell’abitazione per procedere all’audizione di una persona informata sui fatti per delega del pubblico ministero ].
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