Cass. pen. n. 4613 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. – Applicabilità all’opposizione a decreto penale di condanna - Esclusione - Ragioni.


In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4353 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3