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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8118 del 22 giugno 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8118 del 22 giugno 1999

Testo massima n. 1

L’evento del reato di cui all’art. 57 c.p., giusto l’art. 40 cpv. c.p., è quello che, cagionato dall’autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico, omettendo il controllo, non ha impedito. Pertanto, in caso di assoluzione dell’imputato di diffamazione, autore di un articolo, perché il fatto non costituisce reato, allorché il direttore sia imputato solo dell’omesso controllo del suo tenore, non può ritenersi sussistente, ancorché ai soli effetti civili, la sua condotta omissiva qualificata circa i titoli, e gli elementi iconografici di contorno per se stessi, per i quali non è stata formulata autonoma imputazione a carico dei diretti responsabili, diversi dall’autore dell’articolo. [ Nella fattispecie accanto all’articolo era stata pubblicata una «mappa, clan per clan, nome per nome», non oggetto di imputazione ].

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