14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2402 del 21 luglio 1999
Testo massima n. 1
La c.d. pericolosità sociale, che giustifica l’adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell’indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. Ed invero, l’espressione utilizzata dal legislatore all’articolo 274 lett. c ], c.p.p. «modalità e circostanze del fatto» va riferita al fatto-reato, mentre l’espressione «comportamenti e atti concreti» deve intendersi riferita ad una condotta diversa dal fatto-reato, e quindi alla condotta precedente e a quella successiva. Ne consegue che, l’esigenza cautelare in parola ricorre e deve essere tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta criminosa.
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