14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 215 del 11 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Atteso il carattere generalmente permanente delle violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, deve ritenersi, nel caso di più violazioni unificate sotto il vincolo della continuazione, che, mancando una prova rigorosa del totale adempimento di tutte le prescrizioni violate, la cessazione della loro permanenza, ai fini del decorso del termine prescrizionale, vada fatta coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado.
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Testo massima n. 1
Il cosiddetto «travisamento dei fatti», escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall’art. 606, comma 1, lett. e ], c.p.p. [ che limita la configurabilità del detto vizio al solo caso della «mancanza» o della «manifesta illogicità» della motivazione stessa, rilevabile dal «testo del provvedimento impugnato» ], non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c ] del medesimo art. 606, comma 1, c.p.p., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda.
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