14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6 del 31 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico [ art. 483 c.p. ] sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. [ In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto de quo nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario ricevuta a verbale da ufficiale di polizia giudiziaria ].
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