14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2163 del 20 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato è ravvisabile quando la attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell’atto pubblico e cioè a costituirne l’oggetto, e non già quando la formazione dell’atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale il quale abbia utilizzato le notizie e le indicazioni false ricevute dal privato. [ In motivazione, in riferimento a questione non afferente al decisum, è stato affermato che non è ravvisabile il delitto di cui all’art. 483 c.p., in ipotesi di falsa dichiarazione alla polizia di smarrimento di libretto di assegni bancari poiché la denuncia alla polizia non conferisce a detto rinvenimento effetti giuridici i quali conseguono solo alla denuncia sporta all’istituto bancario ].
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Testo massima n. 2
Quando il difensore sia presente in udienza, il diritto di difesa deve comunque ritenersi assicurato anche se dal verbale non risultino le richieste o conclusioni assunte in relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il patrono abbia diritto di interloquire. [ Nella specie la Corte – annullando il provvedimento del tribunale del riesame che aveva, a sua volta, annullato l’ordinanza del tribunale ordinario per non essere stato sentito il difensore nel momento in cui il giudice, su richiesta del P.M., aveva emesso l’ordinanza di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento – ha osservato che il patrono, presente in udienza, e quindi in grado di svolgere le sue funzioni difensive, non le aveva svolte per sua libera scelta, e non per impedimento frapposto dal presidente del collegio giudicante ].
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