14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2072 del 7 luglio 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria non sono intrusive della sfera privata, perché non limitano, diversamente dalle ispezioni, dalle perquisizioni e dai sequestri, la libertà del controllato. Tali attività vanno inquadrate nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, consentite dall’art. 189 c.p.p. senza necessità di decreto autorizzativo della autorità giudiziaria.
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