14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7770 del 6 agosto 1997
Testo massima n. 1
In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l’utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l’usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l’interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo – sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui – sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]