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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 927 del 1 aprile 1997

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 927 del 1 aprile 1997

Testo massima n. 1

In sede di ricorso la Cassazione deve annullare senza rinvio il capo di imputazione di una sentenza, che concerne un fatto non preveduto dalla legge come reato ed eliminare la relativa pena computata a titolo di continuazione, anche se si tratti di sentenza che ne abbia fatto applicazione su richiesta, quando il ricorrente non alleghi che l’avrebbe formulata diversamente in relazione ai capi residui, in particolare subordinandone l’efficacia alla concessione di sospensione condizionale. L’annullamento parziale in tal caso, infatti, non implica sacrificio della libertà delle parti nella scelta del rito e della valutazione discrezionale riservata al giudice di merito nell’accogliere l’accordo in relazione ai suddetti residui capi.

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