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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 926 del 2 maggio 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 926 del 2 maggio 1997

Testo massima n. 1

In tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari per ragioni di salute, il giudice deve tenere conto della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione dal punto di vista oggettivo. Perciò quando si sia determinata una condizione di grave decadimento psicofisico, è del tutto irrilevante il fatto che essa sia stata determinata dalla ripetizione di tentativi di suicidio a carattere dimostrativo o strumentale.

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