14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27287 del 9 dicembre 2005
Posted at 16:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il coerede il quale, dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi: a tal fine, lo svolgimento di trattative con gli altri coeredi per la vendita da parte di costoro dei diritti loro spettanti sulla comune eredità non è incompatibile con il possesso esclusivo del coerede possessore che non abbia ancora maturato l’usucapione.
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