14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10393 del 3 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p. – molestia o disturbo alle persone – deve considerarsi petulante l’atteggiamento di chi insista nell’interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa. [ La Suprema Corte ha affermato tale principio rigettando il ricorso proposto dagli imputati i quali erano stati condannati per il reato in questione, per essersi recati per alcune sere, dopo le ore 22 – e con il pretesto di seguire una locale tradizione – sotto l’abitazione delle parti offese bussando con bastoni, campanacci ed altri oggetti, insistendo nella turbativa nonostante l’espressa volontà degli interessati di non prendere parte alla manifestazione e l’intervenuta diffida da parte delle forze dell’ordine di porre fine alle molestie ].
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