Cass. pen. n. 1164 del 10 aprile 1996
Testo massima n. 1
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Fattispecie relativa ad atto di appello ex art. 310 c.p.p., proposto dai difensori dell'indagato a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era affermata la necessità della sottoscrizione solo per le parti private).