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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19 del 17 ottobre 1996

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19 del 17 ottobre 1996

Testo massima n. 1

Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude — salvo i rimedi straordinari — l’ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito. [ In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di correzione dell’errore materiale con la quale, rappresentando come motivo di correzione la pretesa contraddittorietà logica e giuridica di una sentenza di legittimità, se ne intendeva provocare la modificazione sostanziale ].

Testo massima n. 2

Sussiste il diritto dell’imputato, che abbia chiesto e ottenuto l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., ad ottenere la restituzione del danaro [ da lui assunto come restituibile in quanto asseritamente non costituente provento o profitto del reato ] che gli sia stato confiscato in difformità della sua richiesta, con la sentenza di patteggiamento e, in conseguenza, sussiste un suo concreto interesse ad impugnare il relativo capo di sentenza ].

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