Cass. pen. n. 19 del 17 ottobre 1996

Testo massima n. 1


Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude — salvo i rimedi straordinari — l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale con la quale, rappresentando come motivo di correzione la pretesa contraddittorietà logica e giuridica di una sentenza di legittimità, se ne intendeva provocare la modificazione sostanziale).

Testo massima n. 2


Sussiste il diritto dell'imputato, che abbia chiesto e ottenuto l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., ad ottenere la restituzione del danaro (da lui assunto come restituibile in quanto asseritamente non costituente provento o profitto del reato) che gli sia stato confiscato in difformità della sua richiesta, con la sentenza di patteggiamento e, in conseguenza, sussiste un suo concreto interesse ad impugnare il relativo capo di sentenza).

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