14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10660 del 27 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516, 517 e 518, n. 2, la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio o, se presente, per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza. Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa petendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione.
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