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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9781 del 22 settembre 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9781 del 22 settembre 1995

Testo massima n. 1

I benefici di legge non possono essere negati in considerazione «della assenza di resipiscenza processuale» dell’imputato che non consente una prognosi favorevole. Infatti, l’esercizio del diritto di difendersi — in cui finisce per sostanziarsi l’assenza della resipiscenza processuale — non può essere assunto ai sensi dell’art. 133 c.p. come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere. [ Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha altresì ritenuto incomprensibile l’accenno — anch’esso per motivare il diniego — alla qualifica dell’imputato, semplice gestore di un distributore di carburante ].

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