14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6683 del 7 giugno 1995
Testo massima n. 1
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1993 va esclusa la sussistenza di qualsiasi limite all’esercizio del potere discrezionale del giudice del dibattimento di assumere nuove prove di ufficio ai sensi dell’art. 507 c.p.p.: ciò in forza del principio secondo cui «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» e tenuto conto che «ad un ordinamento improntato al principio di legalità non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione».
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