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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4911 del 31 gennaio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4911 del 31 gennaio 1995

Testo massima n. 1

Il principio secondo cui il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca delle misure cautelari personali non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1 e 311, comma 2, c.p.p., si applica anche alle misure cautelari reali. Ne consegue l’ammissibilità dell’appello [ art. 322 bis c.p.p. ] proposto contro il diniego di revoca del sequestro, anche nel caso in cui non sia stato proposto il riesame previsto dall’art. 322 c.p.p.

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