14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3999 del 12 aprile 1995
Testo massima n. 1
L’art. 473 c.p. sanziona la contraffazione o l’alterazione dei marchi dei prodotti industriali, mentre l’art. 9, secondo comma della L. 10 aprile 1954, n. 125 [ riguardante la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ] punisce l’uso di marchi contraffatti. Conseguentemente, non può configurarsi l’assorbimento della seconda figura criminosa nella prima, qualificata inoltre dal dolo specifico, ma il concorso tra le stesse. [ Fattispecie relativa all’uso della denominazione d’origine «Castelmagno», alterata «Castelmanh», su carte di commercio, involucri di prodotti lattiero-caseari e mezzi pubblicitari ].
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