Cass. civ. n. 4593 del 21 febbraio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA Accertamento del passivo - Credito fondato su ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. - Successiva revoca - Ammissione del credito con riserva quale credito condizionato - Esclusione.
In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d'essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 186 ter