14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2344 del 29 agosto 1995
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, quando questo abbia ad oggetto somme depositate presso istituti bancari, che si assumano qualificabili come «corpo di reato», in quanto costituenti profitto del reato per cui si procede, il dissequestro di tali somme, una volta esaurite le esigenze probatorie, non può essere negato quando la loro provenienza risulti altrimenti giustificata. [ Nella specie la Corte ha ritenuto erroneo il richiamo operato dal giudice di merito alla pretesa assoggettabilità delle somme in questione a confisca obbligatoria – rientrando esse invece solo nell’ambito della confisca facoltativa – come pure il richiamo alla «confusione» che poteva essersi realizzata fra somme lecitamente acquisite e somme costituenti provento di reato, non tenendo conto, detto ultimo richiamo, del fatto che la nozione di «corpo di reato» postula l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale ipotizzata ].
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