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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2335 del 17 luglio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2335 del 17 luglio 1995

Testo massima n. 1

In tema di istanza di revoca di misura cautelare personale, il giudice è tenuto a valutare anche la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a base della stessa, anche d’ufficio, né la parte ha l’onere di indicare fatti sopraggiunti o nuovi. Solo nel caso che sia intervenuta una decisione in sede di impugnazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, per effetto della preclusione processuale al riesame dei profili su cui già è pervenuta una decisione, il soggetto che propone l’istanza di revoca ha l’onere di indicare il fatto nuovo sopraggiunto ovvero originario, ma non oggetto già di decisione né esplicita né implicita, su cui fonda la richiesta di revoca.

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