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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2287 del 9 maggio 1995

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2287 del 9 maggio 1995

Testo massima n. 1

In tema di sequestro probatorio delle cose che assumono la qualifica di «corpo del reato», non è richiesta la dimostrazione della necessità del sequestro in relazione all’accertamento dei fatti, tuttavia il pubblico ministero dovrà motivare, convalidando il sequestro, in ordine alla stessa configurabilità quali corpo del reato delle cose sottoposte a vincolo. [ Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in un procedimento per usura, che non fosse necessaria una analitica dimostrazione della natura di corpo di reato della documentazione contenente conteggi e ricognizioni di debito, stante la inequivocabile attinenza con l’attività usuraria, mentre una specifica motivazione fosse indispensabile per dimostrare tale natura in alcuni oggetti di valore, in particolare tappeti orientali in numero rilevante, trovati nella disponibilità dell’indagato e per i quali era ipotizzabile una provenienza estranea ai reati contestati ].

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