Cass. pen. n. 1460 del 17 luglio 1995
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274, lettera a), c.p.p., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del «concreto pericolo» perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione.