Cass. pen. n. 1457 del 20 luglio 1995
Testo massima n. 1
Il giudice richiesto della revoca di una misura cautelare personale, rispetto alla quale sia già stata proposta istanza di riesame a suo tempo respinta, qualora escluda l'intervento di fatti nuovi atti a modificare l'originario quadro, non ha alcuno specifico onere di motivazione, né in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, né in ordine alle esigenze cautelari, quali in precedenza ritenuti.