14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7512 del 2 luglio 1994
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 378 c.p. [ favoreggiamento personale ] è reato di pericolo e formale che si consuma nel momento in cui l’agente ha posto in essere un qualunque atto idoneo ad agevolare l’autore di un reato ad eludere le investigazioni: per la sua configurabilità non si richiede pertanto che la giustizia sia stata effettivamente fuorviata ed il medesimo è ipotizzabile persino quando l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della commissione del delitto da parte della persona aiutata.
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