14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7511 del 2 luglio 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 353 c.p. [ turbata libertà degli incanti ] va interpretato nel senso che esso sia applicabile anche nelle cosiddette «gare di consultazione» che si svolgono con ridotto numero di partecipanti, senza osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilità di Stato; il reato non sussiste invece se manca una libera competizione tra più concorrenti come nel caso in cui i singoli potenziali contraenti vengano interpellati l’uno all’insaputa dell’altro.
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