14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5618 del 22 febbraio 1994
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l’unicità del disegno criminoso costituente l’indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche [ come la tossicodipendenza ], dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma medesimo. Tale programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato non giovando a tale fine la mera indicazione dell’identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l’ideazione anteriormente alla loro singola commissione.
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