14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5608 del 22 febbraio 1994
Testo massima n. 1
1994, n. 4353Il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l’esercizio della potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all’organo della giurisdizione [ anche in sede esecutiva ] la possibilità di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneità a decidere in modo risolutivo l’episodio che ad essa ha dato vita. [ Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa di indulto ].
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Testo massima n. 2
Il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l’esercizio della potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all’organo della giurisdizione [ anche in sede esecutiva ] la possibilità di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneità a decidere in modo risolutivo l’episodio che ad essa ha dato vita. [ Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa di indulto ].
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