14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4574 del 9 febbraio 1994
Testo massima n. 1
I requisiti della descrizione sommaria del fatto e dell’esposizione degli indizi, previsti dall’art. 292 c.p.p. per le ordinanze che impongono misure cautelari, possono ritenersi sussistere quando la motivazione del provvedimento coercitivo, premesso che «sussistono senza remora di dubbio gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di particolare gravità ascritti all’indagato», sia correlata con la successiva indicazione delle norme di legge violate [ che specificamente consentono d’individuare i vari titolo di reato oggetto della misura, oltre che le date ed i luoghi in cui sono stati accertati ] e con l’espresso riferimento all’arresto in flagranza, per il quale vi sia stata convalida contestuale all’applicazione della misura coercitiva; in tal modo scatta il collegamento anche con le ammissioni fatte dall’indagato in sede di giudizio di convalida ed in generale con le dichiarazioni da lui rese in ordine alle circostanze cui si riferiscono le richieste del pubblico ministero. L’implicito riferimento che si opera con la logica e cronologica correlazione alle richieste del P.M., nonché l’immediatezza del collegamento con la convalida dell’arresto e le ammissioni dell’indagato, costituiscono elementi idonei ad integrare, in funzione vicaria, i contenuti in parte espressamente enunciati cui deve fare riferimento l’ordinanza del Gip.
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