14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3706 del 6 maggio 1994
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, «necessario per l’accertamento dei fatti», sono solo le cose pertinenti al reato, e, solo se ed in quanto necessarie a fini probatori, certe cose potranno essere qualificate come «pertinenti al reato» e, dunque, essere oggetto del provvedimento di sequestro. In tal caso, nella motivazione del provvedimento, dovrà darsi puntuale contezza della «pertinenza» probatoria delle cose oggetto di sequestro. Dette valutazioni non sono, al contrario, richieste per il «corpo del reato», individuato dal legislatore, nel secondo comma dell’art. 253 c.p.p., né «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso» e né «le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo»: per tali cose, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant’è che in via generale ne è prevista la confisca.
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