14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2604 del 22 agosto 1994
Testo massima n. 1
In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge in luogo di prevedere la notifica dell’avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere dato al difensore, deve ritenersi sufficiente il procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza dell’avviso stesso, anche se questo è comunicato con forme diverse dalle notificazioni. Pertanto quando non sia possibile procurare tale effettiva conoscenza, è solo la conoscenza legale che può far ritenere osservata la norma che prescrive l’avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. [ Affermando tale principio la Cassazione ha annullato gli atti di perquisizione e di sequestro operati presso uno studio mancando la prova che la relativa comunicazione telefonica al Presidente del Consiglio dell’ordine, effettuata personalmente dal P.M. e ricevuta da una segretaria, senza l’osservanza delle forme di cui all’art. 149 c.p.p., avesse raggiunto il suo scopo; in particolare la Corte Suprema ha ravvisato evidente analogia di tale fattispecie con quella dell’avviso al difensore ].
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