14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2128 del 8 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il giudice dell’incidente de libertate non può rivalutare autonomamente una questione pregiudiziale e strettamente connessa alla definizione del merito già esaminata dal giudice della cognizione e da costui risolta con la relativa sentenza. Invero con il procedimento incidentale in materia cautelare non può porsi in discussione una questione che, pur attenendo anche alla legittimità della misura cautelare, sia stata, per la sua confluenza nel giudizio di merito, già decisa dal giudice competente, con possibilità di riforma ormai rimessa unicamente al giudice di cognizione del successivo grado. [ Fattispecie relativa ad un reato di omicidio volontario commesso all’estero, in cui nel giudizio di merito di primo grado il giudice aveva escluso la necessità, per la procedibilità in ordine al reato suddetto, della richiesta o istanza di cui all’art. 10 c.p., avendo ritenuto che il prevenuto fosse cittadino italiano e che quindi fosse sufficiente la sua presenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 9 stesso codice; la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che, in sede di appello avverso l’ordinanza che aveva respinto la richieta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, aveva escluso che potesse addivenirsi alla richiesta di revoca, fondata sulla pretesa insussistenza della condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 10 c.p., sul rilievo che appunto la questione era già stata affrontata e risolta in senso sfavorevole all’imputato nel giudizio di merito ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]