14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6861 del 9 luglio 1993
Testo massima n. 1
L’ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova: in quanto tale sfugge alla disciplina dettata dall’art. 495, secondo comma, c.p.p., non essendo consentito ricomprendere nel termine «prova» — intesa come fonte di convincimento — il «mezzo» attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice ai fini della decisione. Le nozioni di mezzo di prova e di mezzo di ricerca della prova sono fra loro nettamente differenziate anche sotto il profilo normativo, come è dato evincere dal fatto che tutti i «mezzi di prova» — ossia le fonti di prova, personali o reali [ testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti ] — sono ricompresi nel titolo secondo del libro terzo del codice penale, i «mezzi di ricerca dalla prova» [ ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ] trovano una loro specifica ed autonoma disciplina nel successivo titolo terzo. Il ruolo che il nuovo codice di rito assegna al giudice gli impedisce di svolgere, di regolare, attività di ricerca della prova, essendo ciò demandato alle parti. Ne consegue che il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere ad ispezione dei luoghi è ricorribile in cassazione a norma dell’art. 606, primo comma, lettera d ], c.p.p.
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