14 Mag Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 1556 del 23 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile, per il fatto che viene «estromessa» dal processo penale [ salve le spese ], non ha motivo di dolersi circa la procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., sicché, a maggior ragione, non può dolersi per una istanza di provvisionale, che presuppone il rituale esercizio dell’azione civile per danni. [ Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la parte civile aveva lamentato che il pretore non avesse provveduto sull’istanza di provvisionale ].
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