Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1329 del 25 giugno 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1329 del 25 giugno 1993

Testo massima n. 1

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis [ gravità del fatto e personalità dell’arrestato ] non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all’operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire l’esercizio del potere di convalida è sufficiente che la polizia giudiziaria — cui non incombe il dovere di una specifica motivazione — ponga in condizione il giudice di verificare se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 c.p.p. [ Fattispecie in cui la corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice per le indagini preliminari, valutando in astratto la gravità del fatto, si era sostituito alla polizia giudiziaria nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze