Cass. pen. n. 101 del 29 marzo 1993

Testo massima n. 1


La rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie, ai sensi dell'art. 301, secondo comma, c.p.p., esige la verifica, da parte del giudice, dell'attività compiuta e di quella da compiere, per valutare la necessità di quest'ultima e soprattutto per stabilire se rispetto ad essa esista effettivamente il pericolo che la persona sottoposta alla misura operi in modo da pregiudicare l'acquisizione o la genuinità della prova.