14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 101 del 29 marzo 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
La rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie, ai sensi dell’art. 301, secondo comma, c.p.p., esige la verifica, da parte del giudice, dell’attività compiuta e di quella da compiere, per valutare la necessità di quest’ultima e soprattutto per stabilire se rispetto ad essa esista effettivamente il pericolo che la persona sottoposta alla misura operi in modo da pregiudicare l’acquisizione o la genuinità della prova.
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