14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6905 del 11 giugno 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il continuo, insistente corteggiamento, chiaramente non gradito, di una donna, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate, realizza non solo l’elemento materiale del reato di cui all’art. 660 c.p., ossia la molestia, ma altresì la sua componente psicologica in quanto la relativa condotta è rivelatrice di petulanza oltreché di motivo biasimevole.
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