Cass. pen. n. 2727 del 4 luglio 1991
Testo massima n. 1
In materia di amnistia e di indulto, il delitto tentato costituisce un'ipotesi criminosa autonoma rispetto al delitto consumato, e le norme di sfavore relative a quest'ultimo non si estendono al primo, salvo che il decreto di clemenza non disponga espressamente in tal senso.