Cass. pen. n. 10322 del 13 luglio 1990
Testo massima n. 1
È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l'anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione.