Cass. pen. n. 8051 del 1 giugno 1990
Testo massima n. 1
Le ricette con cui un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale prescrive un farmaco all'assistito non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell'assistito all'erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all'assistito stesso l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico. (Fattispecie di contraffazione di ricetta commessa da privato e ritenuta dalla Cassazione costituire il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p.).