Cass. pen. n. 7961 del 31 maggio 1990
Testo massima n. 1
La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile necessariamente nella fase terminale dell'esecuzione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che — rientrando nella stessa attività materiale di esecuzione di un reato qualsiasi apporto alla sua preparazione — la prova positiva dell'assenza del coimputato dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizzato era insufficiente ad escludere anche la sua materiale partecipazione).
Testo massima n. 2
Poiché a norma dell'art. 530 nuovo c.p.p., il giudice deve adottare la stessa formula di assoluzione sia quando abbia accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando abbia riconosciuto soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova, in entrambe le ipotesi, per delineare l'ambito di operatività della sentenza e cioè per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 nuovo c.p.p., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione.